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Territorio

Riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Mino Izzo (Fi) scrive al Presidente Napolitano

On. Dott. Giorgio NAPOLITANO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA R O M A Illustre Presidente, Il 25 Gennaio 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva lo schema di Regolamento di Organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 1, commi 404 e segg., della Legge n. 296/2006, sul quale sono stati acquisiti i prescritti pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni Parlamentari della Camera e del Senato. Al riguardo, mi preme sottoporre alla sua autorevole attenzione, quale supremo magistrato della Repubblica e garante dello Stato di diritto, che il Regolamento in questione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in carenza di una piena legittimazione istituzionale e, come tale, in carenza di potere. Il 24 Gennaio 2008 infatti, vale a dire il giorno precedente l’approvazione del Regolamento, il Senato della Repubblica ha respinto la Proposta di Risoluzione n. 1 sulla quale il Governo ha posto la questione di fiducia con n. 161 voti contrari e nr. 156 voti favorevoli. Per effetto dell’espresso voto di sfiducia del Senato, nella stessa serata del 24 Gennaio 2008 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rassegnato le proprie dimissioni, unitamente a quelle del Governo da lui presieduto, nelle sue mani, con preghiera da parte sua – come da consolidata prassi costituzionale – di rimanere in carica per il solo disbrigo degli affari correnti. E tuttavia il giorno successivo, vale a dire il 25 Gennaio 2008, il Consiglio dei Ministri ha tuttavia ritenuto di approvare ugualmente lo schema di Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze ex art. 1, c. 404 e segg. L. n. 296/2006, non tenendo in alcun conto la propria condizione di Esecutivo in carica per il solo disbrigo di affari urgenti e/o di ordinaria amministrazione. La decisione del Governo dimissionario di approvare ugualmente il Regolamento in questione, che lede la dignità di molte aree territoriali minori introducendo ingiusti elementi di discriminazione di quei cittadini, risulta pertanto adottata in carenza di legittimazione e di potere istituzionale, per le ragioni che mi preme succintamente qui di seguito illustrare: a) l’approvazione del Regolamento in questione non costituisce atto di ordinaria amministrazione, né atto urgente ed indifferibile. Il Regolamento in questione rientra tra i Regolamenti di organizzazione dei Ministeri ex art. 17, c. 4-bis, L. n. 400/1988, i quali Per unanime opinione, rientrano nel novero dei c.d. Regolamenti di delegificazione, vale a dire atti-fonte di produzione di norme giuridiche aventi forza innovativa dell’ordinamento giuridico, in quanto espressamente autorizzati dalla norma primaria a derogare o a modificare disposizioni legislative, ancorché contenute in leggi ordinarie. Alla luce della indubbia natura giuridica di fonte di produzione di norme giuridiche riconosciuta ai Regolamenti ex art. 17, c. 4-bis, L. n. 400/88, è del tutto evidente che la loro adozione, ancorché autorizzata da norma legislativa primaria che reca le sole direttive e finalità generali, contempla l’effettuazione di valutazioni di alta discrezionalità politica da parte del Governo, tant’è che è richiesta la Deliberazione del Consiglio dei Ministri nella sua collegialità, valutazioni che non possono essere legittimamente svolte, se non da un Governo nella pienezza dei propri poteri costituzionali legittimanti il libero e sovrano esercizio della funzione esecutiva. Tale, pregiudiziale condizione non ricorre in questo caso, laddove il Governo, il giorno precedente la deliberazione del Consiglio dei Ministri, si è visto privato della fiducia del Parlamento, alla luce del voto del Senato, vale a dire della condizione costituzionalmente necessaria (art. 94 Cost.) per esercitare la propria funzione istituzionale con pienezza di poteri ed attribuzioni ; b) l’approvazione del Regolamento in questione non può in alcun modo ritenersi atto di ordinaria amministrazione, né atto urgente. I contenuti dell’atto regolamentare in questione involgono delicate e complesse valutazioni di ordine politico che, come tali, sono connotate di un’ampia discrezionalità politica, fermi restando i soli limiti e vincoli imposti dalla norma primaria. E’ del tutto evidente, perciò, che non si è in presenza di “atti dovuti” in quanto vincolati nei fini e nei contenuti, né di “atti urgenti”, in quanto – per unanime e consolidata opinione giurisprudenziale – gli eventuali termini stabiliti dalla legge per esercizio del potere regolamentare da parte del Governo hanno natura meramente ordinatoria ed alcuna conseguenza può nascere dalla loro mancata osservanza, né - a maggior ragione - potrà il Governo ritenersi decaduto dalla facoltà di esercitare il potere regolamentare in epoca successiva alla loro scadenza; c) ritengo di osservare ancora che la norma primaria invocata dal Governo per disporre tra l’altro, all’art. 24 dello schema del Regolamento approvato, che le Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze sono costituite in numero di 63 ed articolate in 96 uffici dirigenziali non generali (art. 1 commi 426 e 427 L. n. 296/2006), non prevede affatto né il numero delle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari da sopprimere, né il numero delle Direzioni Territoriali in cui dovrà articolarsi la nuova organizzazione periferica del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale indicazione è perciò demandata alla valutazione politico-discrezionale del Governo, valutazione che è legittimato ad effettuare il solo Governo nella piena titolarità dei propri poteri e prerogative costituzionali. Tale condizione obiettivamente non sussiste per l’attuale Governo che, dalla data delle dimissioni del Presidente del Consiglio nelle sue mani (vale a dire il giorno precedente), è in carica al solo scopo di evitare un vuoto di potere nel governo del Paese ed, in quanto privo della fiducia del Parlamento, non è legittimato ad adottare atti a contenuto normativo che investono valutazioni di alta discrezionalità politica e di indirizzo politico, fondamentale importanza per l’esercizio delle funzioni di governo dell’economia e della finanza pubblica . Nessuno meglio di Lei, Sig. Presidente, ha avuto modo di verificare nel corso delle consultazioni con le forze politiche a seguito della crisi di governo, quale sia il clima agitato e teso cui gli italiani sono chiamati a confrontarsi. Nessuno meglio di Lei ha saputo cogliere il clima diffuso di ansia, di preoccupazione e di sconcerto che affligge i cittadini in questi giorni, privandoli della necessaria serenità e del diritto ad una pacifica, ordinata e coesa vita civile e sociale. Sono certo perciò che Ella vorrà autorevolmente rimediare all’ingiusta ed illegittima decisione assunta dal Governo, la cui malaugurata attuazione non potrà che turbare ulteriormente la serenità e la dignità di numerosissimi servitori dello Stato, costretti a ricercare altre collocazioni lavorative anche distanti dalla propria famiglia, nonché di numerosi cittadini che si vedranno privati dell’autorevole e consolidata presenza delle istituzioni dello Stato sul proprio territorio, valutando la possibilità di non apporre la sua firma sullo schema di Decreto Presidenziale che le verrà sottoposto nei prossimi giorni e di richiamare l’attenzione del Governo dimissionario provvisoriamente in carica sulla necessità di attenersi, per questa e per altre vicende, alla consolidata prassi costituzionale che impone ad un Governo privo della pienezza dei poteri di astenersi dal compiere atti che non rivestano obiettivo carattere di urgenza o che non rientrino nell’ordinaria cura degli interessi dello Stato, senza che contemplino manifestazioni di indirizzo politico di maggioranza. Con i sensi della più alta stima e considerazione. Sen. Avv. Cosimo IZZO Gruppo “Forza Italia” Senato della Repubblica
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